Roma – Siamo alla “querelle” tra Mauro Masi, commissario straordinario della SIAE ed estensore della legge sull’editoria, e Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Abruzzo ha infatti risposto per le rime alle pesantissime accuse che nei giorni scorsi Masi aveva rivolto alla “lettura giuridica”della legge da parte di Abruzzo.
“Mauro Masi – ha spiegato ieri Abruzzo a Punto Informatico – parlando con me non ha smentito nulla di quel che ha detto a Clarence. Masi, che porta la responsabilità morale di una frase ingiuriosa quanto infondata, ha dimostrato di non conoscere i principi generali dell’ordinamento giuridico”. Come si ricorderà Masi aveva affermato che Abruzzo “dice delle puttanate di proporzioni mitiche”, riferendosi a quanto espresso dallo stesso Abruzzo in merito alla legge sull’editoria.
E proprio per ribadire le proprie posizioni, Abruzzo ha inviato a Punto Informatico il proprio studio sull’ordinamento giuridico relativo a questa legge e, più in generale, alla stampa nel suo complesso.
Proprio in apertura Abruzzo ricorda come il prodotto editoriale online debba essere registrato in tribunale. Di seguito l’intervento integrale di Abruzzo:
Registrazione delle testate on-line obbligo che non viene mai meno, utile per ottenere gli aiuti statali
La testata giornalistica on-line – in quanto “prodotto editoriale” – deve essere registrata nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore. L’articolo 1 della legge 62/2001 (“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416”) è al riguardo esplicito: “Per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”. Caratteristica del prodotto editoriale è quella di “essere diffuso al pubblico con periodicità regolare e (di essere) contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto”.
Alla testata giornalistica elettronica (=prodotto editoriale), come vuole l’articolo 1 (3° comma) della legge 62/2001, si applicano gli articoli 2 e 5 della legge sulla stampa 47/1948. Queste norme significano che, sull’esempio di quanto accade oggi per i giornali e i periodici cartacei o per i tg e i giornaliradio, devono essere iscritti nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili le testate telematiche, che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive, e che, quindi, hanno una periodicità regolare, un “logo” identificativo e che “diffondono presso il pubblico informazioni” legate all’attualità.
Le testate (da registrare secondo lo schema della legge 47/1948) sono quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate (secondo l’insegnamento costante della Cassazione): a) dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale; b) dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.
La registrazione delle testate on-line è un principio consacrato, per la prima volta, nell’articolo 153 della legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001) e dal 7 marzo 2001 nell’articolo 1 (terzo comma) della legge 62. L’articolo 153 della legge 388 disciplina i giornali telematici espressione dei partiti e dei movimenti politici ( vedi “Il Sole 24 Ore” del 29 dicembre 2000 e Tabloid n. 1/2001 ).
Finora la registrazione dei giornali telematici era frutto di un’interpretazione dei giudici (si segnala in particolare l’ordinanza del presidente del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997 per la testata InterLex).
La legge n. 47/1948 sulla stampa.
In base all’articolo 2 della legge n. 47/1948 i giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati (quotidiani, periodici, agenzie di stampa), saranno tenuti a “mostrare” alcuni elementi identificativi quali il luogo e la data della pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore; il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
L’articolo 5 stabilisce che “Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. Il direttore responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell’Albo tenuto dai Consigli dell’Ordine (norma legittima secondo la sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale). Il tribunale è quello nella cui circoscrizione la testata on-line ha la redazione. Lo stampatore è il provider, che “concede l’accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni” (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997).
La legge 47 punisce la diffamazione, cioè l’offesa alla dignità e all’onore delle persone; la diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti; le pubblicazioni che “corrompono” gli adolescenti e i fanciulli. Obbliga i direttori alla rettifica delle notizie inesatte e alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali a tutela dei diritti dei cittadini. La legge 47/1948 è stata elaborata dall’Assemblea costituente appena dopo il varo della Carta fondamentale, che all’articolo 21 sancisce solennemente la libertà di manifestare il pensiero non solo “con la parola e lo scritto” , ma anche “con ogni altro mezzo di diffusione” (espressione lungimirante, che oggi abbraccia anche Internet).
La legge 223/1990 (o “legge Mammì”) modello per i giornali della rete.
L’articolo 10 della legge 223/1990 ha esteso alle emittenti televisive e radiofoniche l’obbligo di registrazione delle rispettive testate giornalistiche e quello della rettifica (articolo 8 della legge n. 47/1948). La legge 223 ha distinto, quindi, tra giornali televisivi e giornali radio da una parte e trasmissioni effettuate dalle reti delle singole emittenti, che non fanno capo a testate registrate. Solo sui primi grava l’obbligatorietà della registrazione. Conseguentemente, nessuno può chiedere la registrazione di un portale on-line (ma solo della sezione, che “diffonde informazioni presso il pubblico” legate all’attualità, contraddistinta da una periodicità regolare e da una testata “costituente elemento identificativo del prodotto” ). La ratio della norma è evidente. Il compito primario di un direttore responsabile è quello di impedire che “siano commessi delitti con il mezzo della stampa” (articolo 57 Cp) ed è anche quello di far rispettare le norme deontologiche della professione giornalistica (compreso il Codice di deontologia sulla privacy, che ha il rango di norma). Nelle redazioni devono essere applicate le clausole contrattuali (che hanno forza di legge con il Dpr 153/1961).
La registrazione nei tribunali utile per ottenere gli aiuti statali.
L’articolo 16 (“Semplificazioni”) della legge 62/2001 dice: “I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1 (comma 6, lettera a, numero 5) della legge 31 luglio 1997 n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni” .
Vannino Chiti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Editoria, commenta così la norma: “Anche i siti Internet che fanno professionalmente od esclusivamente informazione non saranno obbligati a registrazione alcuna. La legge non limita nessuno, ma semmai offre opportunità tutte nuove: estende infatti anche ai prodotti multimediali (e quindi pure ai siti Internet) la possibilità di chiedere sovvenzioni e contributi. Solo chi è interessato a queste forme di sostegno, avrà l’obbligo di registrarsi”. I giornali telematici dei partiti e dei movimenti politici, per ottenere i contributi statali, devono essere obbligatoriamente registrati presso i tribunali (articolo 153 della legge 388/2000) .
Con l’articolo 16, in sostanza, si esentano i soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (articolo 1 della legge n. 249 del 1997) dagli obblighi di iscrizione nei registri dei tribunali, mentre restano in piedi tutti gli altri articoli della legge sulla stampa (e soprattutto quello che richiede l’indicazione del direttore responsabile, dell’editore e dello stampatore nella gerenza). Siamo, però, di fronte a una norma che stride, e non poco, con l’ordinamento giuridico. La registrazione di cui all’articolo 5 della legge sulla stampa scatta in seguito a una valutazione, operata dal tribunale civile, dei requisiti formali della richiesta e comporta obblighi, responsabilità e doveri.
La legge 249/1997, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( Agcom ) e il registro degli operatori di comunicazione (non ancora attivo), non contiene alcuna previsione di questo tipo e, soprattutto, non attribuisce all’Autorità alcun potere di controllo dei requisiti di chi presenta la richiesta.
Al registro dell’Agcom si dovranno iscrivere le “imprese” editrici, secondo il dettato dell’articolo 1 (comma, 6, lettera a, n. 5) della legge 249/1997. I giornali di proprietà di persone fisiche si dovranno, invece, registrare presso i tribunali.
Avremo così questa situazione:
a) testate di proprietà di imprese, iscritte nel registro dell’Autorità;
b) testate di proprietà di persone fisiche, iscritte nei registri dei tribunali.
Le testate registrate presso l’Agcom dovranno, comunque, rispettare in particolare l’articolo 2 della legge n. 47/1948 sulla stampa (articolo 2 richiamato dall’articolo 1, terzo comma, della legge n. 62/2001) secondo il quale “ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari”.
L’articolo 16 della legge 62/2001 ( “I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1 (comma 6, lettera a, numero 5) della legge 31 luglio 1997 n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 ) è ricco di contraddizioni numerose ed eclatanti. Nel registro degli operatori di comunicazione figureranno “le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale”.
La norma significa che nel registro verranno annotati i nomi degli editori (Rai, Rcs, Il Sole 24 Ore SpA, Class, Mondadori, Rusconi, Poligrafici, etc), ma non quelli delle testate giornalistiche, che fanno capo ai singoli editori. Nel registro dell’Agcom non figureranno inoltre il nome e il cognome del direttore responsabile. L’articolo 57 del Cp vuole che si conosca il nome del direttore responsabile, il quale “deve impedire che con il mezzo della stampa si commettano delitti” .
Il nome del direttore responsabile va annotato, comunque, non solo nella gerenza ma anche da qualche altra parte anche ai fini delle responsabilità penali e civili presenti e future. La “qualche altra parte” è per ora il tribunale civile anche per non violare il principio dell’uguaglianza di trattamento rispetto ai giornali telematici dei partiti e dei movimenti politici (articolo 153 della legge 388/2000). L’articolo 16 stabilisce un principio lacunoso, che difficilmente potrà essere rispettato, visto che ai giornali registrati solo presso l’Agcom si applicano, comunque, tutti gli articoli della legge sulla stampa (tranne appunto il 5).
Lo stesso Chiti è incorso in una grave distrazione. I giornali fanno ricorso ai benefici delle spedizioni postali agevolate per far recapitare le copie agli abbonati. La normativa vuole che per godere di tali benefici le testate siano registrate nei tribunali. I giornali chiedono gli sconti telefonici (sconti vitali per i giornali telematici); i giornali quindi dovranno essere registrati nei tribunali per ottenere simili vantaggi. Chiti, quindi, fa finta di ignorare che i giornali hanno bisogno degli aiuti pubblici e che conseguentemente tutti devono essere registrati nei tribunali. Quale editore, quando vara nuovi progetti, potrà rinunciare a priori ai crediti d’imposta e ai crediti agevolati della legge 62/2001?