martedì 1 giugno 2004

Internet - Urbani 1-1

Depositato il nuovo disegno di legge che impone un cambio di rotta radicale, tanto da suscitare le ire delle major. Soddisfazione dei Verdi. Cortiana scrive ai lettori di PI e avverte: non è ancora finita. Le notizie e i commenti

Internet - Urbani 1-1Roma - Vorrei dare inizio a questa mia trattazione partendo da una breve analisi di due provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il primo emesso dal Tribunale di Torino datato 13 luglio 2000 e il secondo dal Tribunale di Arezzo e datato 18 marzo 2003.

La prima sentenza disponeva l'assoluzione per un ferroviere, appassionato di navigazione Internet, accusato di ricettazione (art.648 c.p.) e violazione delle norme sul diritto d'autore (L.633/1941).

Nella specie, nel computer del ferroviere, a seguito di perquisizione e seguente sequestro, venivano trovati numerosi programmi per elaboratore elettronico per un valore complessivo di oltre 50 milioni di lire. Questi, ad un controllo successivo, non risultarono essere stati acquistati in originale: immediatamente furono contestati i reati di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore elettronico (L.633/1941) e di successiva ricettazione.
La difesa dell'imputato, che confessò la duplicazione, venne condotta su due fronti. Da una parte si sostenne che i programmi immagazzinati nel hard disk del suo computer erano stati scaricati da Web; dall'altra si aggiunse che gli stessi furono acquistati dall'imputato a mezzo di riviste specializzate vendute in edicola e che in seguito i relativi supporti originali ( Cd Rom ) furono gettati perché usurati e, pertanto, inutilizzabili. Il Tribunale non ravvisando alcuna illiceità, per l'assenza del fine di lucro dietro la conservazione e la copia dei programmi, assolse l'imputato.

Nella seconda sentenza citata, il Tribunale di Arezzo affronta una fattispecie criminosa simile alla precedente ed in particolare avveniva che a seguito di indagini esperite a Roma per la vendita di software presumibilmente piratato vennero rinvenuti, in sede di perquisizione a carico di un tale D. L., vari bollettini relativi alla spedizione in contrassegno a più soggetti di software mediante corriere. Destinatario di una di queste spedizioni era l'imputato in questione il quale incluso in una mailing list detenuta dall'indagato risultava aver acquistato diversi CD da questo.

A seguito di perquisizione nella stanza dell'imputato venivano rinvenuti circa 30-35 cd che furono sottoposti a sequestro e che a seguito di successive analisi risultarono contenere copie masterizzate di videogiochi.
Immediatamente gli venivano contestati i reati di cui all'art.648 c.p. e di cui alla L.633/41. Il P.M. concludeva con la riqualificazione dell'ascritto reato in quello ex art. 16 L. 248/00 richiedendo solo l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 155,00 e la confisca e la distruzione del materiale in sequestro e la pubblicazione della notizia su di un quotidiano.

Il Tribunale, difatti, non rilevando illiceità penale nella condotta dell'imputato, o meglio non ravvedendo alcuna azione volta al fine di lucro, disponeva l'assoluzione dello stesso, perché per la collocazione tenuta dall'imputato dei CD vicino alla consolle e per il fatto che questi non detenesse apparecchiatura idonea alla loro duplicazione, e per il fatto che i supporti venissero utilizzati al solo scopo di farne uso personale e cioè di giocare con la consolle in suo possesso, si escludeva qualsiasi concorso nella duplicazione abusiva del software in suo possesso e nella conseguente violazione del diritto d'autore. Gli era riconosciuto a suo carico solo la commissione di un illecito amministrativo.

Il legislatore del 2000 difatti, facendo propria l'esigenza di disciplinare espressamente tali fattispecie in rapida diffusione sul territorio nazionale prevedeva all'art. 16 della legge 248/00 che "Chiunque (...) acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale".

La norma di cui all'art. 16 dunque sottrae dall'alveo della tutela penale, prevedendo solo una sanzione amministrativa, alcune condotte - tra cui l'acquisto - sempre che l'autore non abbia comunque concorso nella commissione dei reati previsti dalla disciplina a tutela del diritto d'autore. Trattasi dunque di norma residuale con la quale il legislatore ha sanzionato in modo meno rigido la condotta di chi acquista software illegale per uso personale, quasi prendendo atto del fatto che tale pratica è ormai assai diffusa in tutti i paesi, come il nostro, ove la tecnologia è divenuta fenomeno di consumo di massa.

Si ricorda incidentalmente che il d.l.vo n. 68/2003 abrogando l'art. 16 ha ulteriormente precisato la norma inserendola organicamente nella legge sul diritto d'autore all'art. 174 ter, mantenendo il regime sanzionatorio vigente.

Il diritto d'autore è dunque un principio del nostro ordinamento giuridico quanto mai controverso e discusso: recentissima è difatti una sua drastica riforma (disegno di legge n.72 del 22 marzo 2004 "c.d. Legge Urbani") con la quale il legislatore italiano ha deciso di adeguare la normativa vigente con il rapido incedere della moderna era digitale, ma con rimedi alquanto discutibili e che di moderno hanno ben poco.

Sicuramente il mutamento più evidente della disciplina si è registrato con il superamento della locuzione "fine di lucro" di cui alla L.633/41 sostituito da quella del "fine di trarne profitto" che, peraltro, la giurisprudenza italiana aveva individuato come limite per la punibilità in caso di duplicazione di software. La giurisprudenza più recente aveva preso, come si è detto, un orientamento ben preciso in tal senso: non è sanzionabile penalmente chi duplica software per fine di profitto ma non a scopo di lucro (ad esempio non per rivenderlo). Nell'art. 171 bis la locuzione "a fine di lucro" viene sostituita da "a fine di profitto", dunque, fino ad ampliare ancora di più la sfera di azione della sanzione penale che i principi di civiltà giuridica vogliono sia relegata ad extrema ratio. Precisamente la S.C. sanciva che...sostituire al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione piú vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore (Cass., sez. III, 25-06-2001), oppure il Tribunale di Torino,...il fine di lucro non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale, che non è ravvisabile qualora la duplicazione sia avvenuta a fini personali (T. Torino, 13-07-2000).

In altre parole il legislatore ha intrapreso una brusca inversione di tendenza che rende vana l'opera di depenalizzazione intrapresa nel 2000, tramite una criminalizzazione generalizzata e sconsiderata di condotte ormai largamente diffuse, il file-sharing ossia il condividere e lo scaricare file da internet. E' indiscutibile, peraltro, la considerazione che, qualora alla suddetta legge venga data applicazione, il carico di pendenze giudiziarie che si porterà dietro andrà ad ingolfare ulteriormente i già sovraccarichi organi di giustizia.

dott. Valerio De Cataldis
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