Attenzione, il Wi-Fi è blindato

Attenzione, il Wi-Fi è blindato

di G.B. Gallus - Le straordinarie potenzialità del wireless applicato all'ADSL sembrano cozzare contro una normativa che censura certi usi privati di tecnologie semplici. L'ennesima legge antistorica?
di G.B. Gallus - Le straordinarie potenzialità del wireless applicato all'ADSL sembrano cozzare contro una normativa che censura certi usi privati di tecnologie semplici. L'ennesima legge antistorica?


Roma – Ho letto con interesse l’articolo intitolato Evvai, l’ADSL è Wi-Fi condiviso , e, per completezza, ho fatto un giro sul sito di Nocable per avere maggiori delucidazioni. In sintesi, viene offerta la possibilità agli utenti di far condividere, tramite hot spot e a pagamento, la propria connessione ADSL, e azzerare così le spese per il canone.

Il servizio è sicuramente interessante ma, se non c’è dubbio alcuno sulla possibilità tecnica di realizzazione, ho qualche perplessità sulla piena compatibilità di questa soluzione con le disposizioni del D.lgs 1 agosto 2003, n. 259 – “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

Dalla lettura dell’articolo, infatti, sembrerebbe che la condivisione della connessione tra soggetti diversi, in immobili non necessariamente contigui, sia libera e non sottoposta ad alcuna autorizzazione.

In realtà la situazione, almeno dal punto di vista normativo, sembra diversa: esaminando le norme rilevanti del Codice (art. 99, comma 5; art. 104, comma 3 e art. 105, comma 1, lett. b), infatti, parrebbe che si possano liberamente installare reti locali di tipo radiolan o hiperlan esclusivamente nell’ambito del proprio “fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi”.

L’utilizzo libero, non soggetto ad autorizzazione ed al pagamento di un contribuito, ha dunque delle notevoli limitazioni.

In primo luogo, la rete può collegare soltanto immobili appartenenti allo stesso proprietario, possessore o detentore; il che sembrerebbe escludere la possibilità di installare una rete in immobili appartenenti a soggetti diversi (i tre utenti nell’ambito dei 300 metri).

In secondo luogo, gli immobili dovrebbero essere comunque contigui, o collegati da opere permanenti di uso esclusivo, e quindi viene esclusa la possibilità di installare una rete Wi-Fi, ad esempio, tra immobili posti l’uno di fronte all’altro.

In terzo luogo, la norma (art. 99, comma 5) precisa che l’installazione è libera a condizione che sia “per proprio uso esclusivo”: non mi pare che nell'”uso esclusivo” possa includersi la condivisione con altri soggetti.

Tutte queste limitazioni possono apparire anacronistiche (ed in effetti lo sono, dal momento che il Codice si è limitato a riprodurre il contenuto delle analoghe disposizioni del vecchio Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni -D.P.R. n. 156 del 1973), e sembrano creare degli artificiosi confini fisici ai sistemi wireless, ma non pare dubbio che la volontà del Legislatore sia evidentemente orientata nel limitare l’installazione di una rete Wi-Fi a un uso esclusivamente personale, a meno che non si possa ipotizzare che l’autorizzazione generale all’installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato, di cui sicuramente è dotato il provider che fornisce l’hot spot, si estenda e copra anche il privato che, per il tramite dell’hot spot stesso, condivide con altri il proprio accesso ADSL.

Avv. Giovanni Battista Gallus
Cagliari

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Pubblicato il
17 set 2004
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