Copyright, l'UE pensa ai turisti

Copyright, l'UE pensa ai turisti

Norme per la portabilità dei contenuti digitali e misure per diminuire le discrepanze tra normative nazionali sul diritto d'autore. Ma c'è il rischio per il diritto di link e per le eccezioni previste per lo studio
Norme per la portabilità dei contenuti digitali e misure per diminuire le discrepanze tra normative nazionali sul diritto d'autore. Ma c'è il rischio per il diritto di link e per le eccezioni previste per lo studio

La Commissione Europea ha presentato ufficialmente il suo piano di riforma del diritto d’autore , della direttiva europea del 2001 che lo regolamenta e delle regole del relativo mercato comunitario.


Il dibattito in seno alla Commissione Europea è stato riaperto le scorse settimane con un documento (riservato ma filtrato online) che sembrava già delineare le istanze di base sulle quali le istituzioni intendevano modulare il percorso verso la modernizzazione della normativa europea relativa al copyright/diritto d’autore: il tutto sulla scia che ha portato lo scorso maggio la Commissione a redigere la Digital Single Market Strategy (DSMS) nella quale prometteva politiche ed interventi legislativi in diverse aree tra cui, appunto, quella della proprietà intellettuale.

Nei giorni scorsi il vicepresidente della Commissione Europea e Commissario con delega al Mercato Unico Andrus Ansip era poi tornato a parlare di tali progetti avanzando come obiettivo quello della portabilità e dell’accesso ai contenuti coperti da proprietà intellettuale, linea che sembra proprio quella scelta e seguita dall’istituzione che nella sua proposta ufficiale ha scelto di affrontare la questione del geoblocking e dell’armonizzazione delle eccezioni al diritto d’autore.

Mercato unico dei servizi digitali
La proposta della Commissione parte dal divieto di geoblocking da parte dei servizi online: divieto che dovrebbe permettere la portabilità dei beni immateriali .

Questo significa, in particolare, l’obbligo per i servizi online di permettere agli utenti di accedere ai propri account da qualsiasi paese dell’Europa, anche – dunque – da quelli dove essi non sono ancora disponibili o dove determinati contenuti non sono teoricamente accessibili. La novità riguarderebbe – per esempio – servizi come Amazon Instant Video, HBO online o Netflix, che non ha ancora fatto il suo esordio in tutti gli stati membri dell’UE e che ad oggi offre librerie di contenuti diverse a causa dei diversi accordi di distribuzione che legano le serie TV od i film.

Nel concreto nel documento si propone un regolamento che stabilisca il diritto di portabilità senza bisogno di ulteriori interventi da parte dei legislatori nazionali . Intende in questo modo garantire la portabilità infra-comunitaria che “significa permettere ai consumatori di utilizzare il proprio abbonamento online anche quando si trovano momentaneamente all’estero o di consumare contenuti legalmente acquisiti o affittati, come film, ebook o canzoni”, fuori dal proprio paese: ciò non significa, in ogni caso, che sia previsto l’obbligo di garantire agli utenti gli stessi contenuti messi a disposizione in un altro Stato membro.

Si tratterebbe, insomma, come sostengono le critiche alla proposta, di un approccio conservativo e poco ambizioso, del minimo risultato possibile su questo fronte, come sottolinea per esempio il membro del Parlamento europeo appartenente al Partito Pirata Julia Reda, autrice del Rapporto Reda votato lo scorso luglio che aveva lo scopo di indirizzare il lavoro di redazione della proposta. Le principali critiche, infatti, vedono nella proposta ora adottata, un’ambizione a risolvere i problemi dei turisti e non dei cittadini europei: non si tratta invece, come sottolinea Reda, dei problemi di “coloro che non hanno accesso a servizi non offerti nel loro paese d’origine, che saranno quindi ancora esclusi dalla cultura e dalla conoscenza” comunitaria.

L’armonizzazione del diritto d’autore
In generale, poi, la Commissione vorrebbe intervenire nei confronti delle discrepanze tra le diverse normative nazionali in materia di diritto d’autore o copyrght, “particolarmente evidenti per quanto riguarda le eccezioni previste”, spesso definite in maniera vaga e vero ostacolo alla libera circolazione dei contenuti digitali.

Così, la Commissione propone una serie di iniziative tra cui la sottoscrizione del Trattato di Marrakech, che serve alla costituzione di licenze ad hoc uniformate a disposizione delle persone con disabilità, il chiarimento dell’eccezione legata allo scopo educativo e l’estensione – o meglio l’armonizzazione – dell’eccezione legata alla ricerca e al data mining da parte delle organizzazioni di ricerca: a tal proposito, tuttavia, la Commissione sembra voler limitare tale possibilità alle istituzioni di interesse pubblico.

Ipotesi di tasse sugli aggregatori
Tra le questioni legate all’uniformazione del diritto d’autore, poi, nella proposta si legge dell’ipotesi di introdurre normative ad hoc nei confronti degli aggregatori di notizie .

Per quanto, infatti, non si affronti direttamente la questione del diritto ancillare per le tutele del diritto d’autore sui link alle notizie e sui relativi titoli, tale ipotesi e la conseguente previsione di una balzello ad hoc, non sembra del tutto esclusa: precedenti indiscrezioni riferiscono che il Commissario per l’economia digitale Günther Oettinger “è aperto” all’idea di imporre una tassa legata alla proprietà intellettuale sulle anteprime delle notizie.

All’interno della proposta, poi, trova spazio la considerazione per cui “la situazione solleva questioni circa la completezza delle attuali normative. Per gli aggregatori di notizie, in particolare, le soluzioni adottate da alcuni Stati Membri portano con sé il rischio di frammentare ulteriormente il mercato unico digitale” e pertanto sarebbe auspicabile una soluzione a livello comunitario.

Diritto al panorama
Nella proposta della commissione, infine, sempre guardando all’armonizzazione delle eccezioni al diritto d’autore, si intende fare chiarezza sulla questione della libertà di panorama : mentre, per esempio, in Italia chiunque può fotografare e riprodurre anche per fini commerciali qualsiasi opera o oggetto che ricada nella definizione di “Bene culturale”, non esiste una disciplina specifica a livello comunitario.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
10 dic 2015
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