Decreto Pisanu, il lungo addio

Decreto Pisanu, il lungo addio

Pare il titolo di un romanzo hard boiled, ma è un giallo che riguarda il wireless del Belpaese. Tra leggi abrogate e decreti che sopravvivono, data retention e obblighi di identificazione, la trama si infittisce
Pare il titolo di un romanzo hard boiled, ma è un giallo che riguarda il wireless del Belpaese. Tra leggi abrogate e decreti che sopravvivono, data retention e obblighi di identificazione, la trama si infittisce

29 dicembre 2010 : come anticipato dal ministro Maroni, il WiFi del Belpaese viene ufficialmente liberato da autorizzazioni e vari obblighi d’identificazione. Nella Gazzetta Ufficiale si può infatti apprendere come dell’articolo 7 della legge 31 luglio 2005 n. 155 non resti altro che il comma primo .

Il comma 19 dell’articolo 2 del cosiddetto milleproroghe ha infatti modificato la primissima parte del tanto contestato decreto Pisanu, permettendo la sopravvivenza di alcune norme sulle autorizzazioni per chi fornisce connessione wireless come prodotto esclusivo della propria impresa .

In sostanza, tutti coloro che non svolgono preminentemente l’attività di fornitura di connessione (bar, ristoranti, hotel, esercizi pubblici) non rientrano in questa categoria, potendo liberamente installare un access point pubblico senza alcuna comunicazione o autorizzazione dalla Questura .

10 gennaio 2011 . Un mistero sembra ora aleggiare sull’immediato futuro del WiFi italiano. Un mistero portato da un decreto del ministero dell’Interno datato 16 agosto 2005. All’articolo 2 è infatti previsto che i gestori dei vari internet point abbiano in realtà tutti gli obblighi di identificazione e di monitoraggio delle attività esistenti .

Il decreto del 2005 impone dunque l’adozione di una serie di “misure fisiche e tecnologiche occorrenti per impedire l’accesso a persone non identificate”. Come sottolineato dall’avvocato Massimo Melica, l’accesso e il riconoscimento dell’utente sarebbe gestito da società che – in remoto – provvedono all’autenticazione del soggetto tramite carta di credito o SMS .

Non solo . Agli internet point sono attribuiti gli stessi obblighi di conservazione dei dati che hanno gli Internet Service Provider . I termini di conservazione erano stati fissati dall’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali: nello specifico 12 mesi per il traffico telematico e due anni per quello telefonico .

La questione del WiFi libero è, ad oggi, materia da azzeccagarbugli: la ipertrofica legiferazione in materia non aiuta la chiarezza del quadro regolamentare.

Mauro Vecchio

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Pubblicato il
10 gen 2011
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