Legge Stanca e buchi nell'acqua

Legge Stanca e buchi nell'acqua

di Lorenzo Spallino (Webimpossibile.net) - Gli esperti di accessibilità valutano un sito prodotto a Como su volontà dell'amministrazione locale e scoprono che non rispetta i requisiti della Legge. E allora?
di Lorenzo Spallino (Webimpossibile.net) - Gli esperti di accessibilità valutano un sito prodotto a Como su volontà dell'amministrazione locale e scoprono che non rispetta i requisiti della Legge. E allora?

Roma – Quanto pesa, nei fatti, la legge 4 gennaio 2004, n. 4, sull’accessibilità degli strumenti informatici? Nota come legge Stanca, dal nome del ministro proponente, era stata descritta dal ministro stesso come un evento straordinario, che avrebbe consentito di “abbattere le barriere digitali e creare rilevanti opportunità per consentire agli oltre 3 milioni di disabili italiani di poter studiare, lavorare e partecipare attivamente alla vita sociale, senza esclusioni”.

Strumento incentivante nei confronti dei privati, nei confronti della pubblica amministrazione la legge avrebbe perseguito questo obiettivo attraverso specifici obblighi, “sorretti da efficaci sanzioni”. Evidente il riferimento all’articolo 4 della legge, il quale vieta, a pena di nullità, la stipula di “contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11”. Il che vale a dire che la legge non impone alle Pubbliche Amministrazioni di realizzare siti accessibili: diversamente, essa stabilisce che i contratti che abbiano per oggetto siti esistenti o nuovi debbano contenere un espresso riferimento al rispetto dei requisiti tecnici in materia di accessibilità, fissati dal Decreto Ministeriale 8.7.2005.

Quale che sia la bontà, o meno, della scelta degli estensori della norma, Webimpossibile ha voluto testarne l’efficacia sul campo a distanza di dieci mesi dal rilascio dei ventidue requisiti. Rintracciati i contratti e le determinazioni comunali di riferimento, è stato ricostruito il percorso amministrativo e contrattuale finalizzato alla realizzazione del sito http://www.magrittecomo.it/ , che ha per oggetto la mostra René Magritte – L’impero delle luci , organizzata dal Comune di Como nella splendida cornice di Villa Olmo. Il sito, lo diciamo subito, non rispetta uno solo dei ventidue requisiti. Ma doveva farlo? E se sì, cosa succede?

Come nei migliori gialli, i colpevoli sono più di uno: nel caso in esame, come d’altro canto avviene normalmente nelle pubbliche amministrazioni, il contratto per la realizzazione del sito in questione è parte del più corposo accordo intervenuto tra Comune di Como e una società di capitale pubblico da lui controllata, Como Servizi Urbani S.p.A., la quale ha a sua volta affidato il compito di realizzare il sito a una società privata esterna.

Premesso che il Comune di Como era tenuto a rispettare la legge Stanca, che la legge impone di prevedere nel contratto il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità, che il contratto non contiene questa previsione, la conclusione è che il contratto in questione è nullo, ossia come se non fosse mai stato sottoscritto.

I giuristi possono essere soddisfatti di questa conclusione: i lettori normali, ovviamente no. Giustamente essi si chiedono: e adesso? Le somme pagate dal Comune per il sito verranno restituite? Esistono profili di responsabilità dirigenziale in capo al responsabile del settore che ha approvato il contratto? È ragionevole immaginare un danno erariale? A chi spettava accertare il mancato rispetto della legge 4/2004 nella fattispecie? Il sito dovrà essere reso accessibile?

Sono domande ricorrenti nei forum che si occupano di accessibilità: abbiamo cercato di dare loro una risposta compiuta, rintracciando anzitutto, con l’aiuto di un consigliere comunale, gli atti del Comune e i contratti firmati, nonché, per scrupolo, chiedendo a Michele Diodati una breve analisi della accessibilità del sito alla luce dei ventidue requisiti.

Il quadro complessivo che emerge non è per niente chiaro, ricco di scenari complessi anche in un caso dove è solare la violazione della principale prescrizione contenuta nella legge 4/2004 relativa alla nullità dei contratti sottoscritti in violazione dell’art. 4. Il che dovrebbe far riflettere sulla effettività della tutela. Un dato infatti è certo: il sito www.magrittecomo.it non rispetta i ventidue requisiti tecnici in materia di accessibilità e quali che saranno le iniziative che il Comune di Como vorrà intraprendere, non sarà di certo reso accessibile prima della chiusura della mostra, prevista per il 16 luglio 2006. Né, d’altro canto, vi è un obbligo in tal senso: con buona pace dei soggetti che la legge dichiara di voler tutelare.

Il testo dell’articolo Un caso di applicazione della legge 4/2004: il sito www.magrittecomo.it è disponibile all’indirizzo http://www.webimpossibile.net/06/15.5.06.htm

Lorenzo Spallino
http://www.webimpossibile.net/

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Pubblicato il
15 mag 2006
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