Web – Prosegue il confronto verbale tra l’ Associazione Software Libero e la SIAE sui punti essenziali relativi al ruolo della SIAE e alla nuova legge sul diritto d’autore. Dopo la lettera aperta dell’Associazione ( leggi la lettera ) e la secca risposta della SIAE ( leggi la risposta ), ecco la replica dell’Associazione.
“1 – La SIAE si rifiuta di rispondere alle nostre richieste di chiarimento; vogliamo far notare che queste domande sono nate dalle risposte forniteci da alcuni suoi funzionari, i quali, al contrario da quanto affermato nella risposta in oggetto, hanno fornito delle discutibili interpretazioni della legge.
2 – Il testo della legge parla esplicitamente della SIAE come deputata a svolgere il ruolo centrale di apporre “un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento” (art.10): il rifiuto di fornire chiarimenti su come intendono svolgere questo ruolo ha come conseguenza che i distributori di software libero si vedono costretti ad apporre il bollino per “misura di prudenza”.
3 – Noi speriamo che con il regolamento attuativo si possano correggere alcune delle storture della legge, ma il testo di quest’ultima resta, con tutte le sue incongruenze e le contraddizioni che evidenziavamo nella lettera aperta . Ci domandiamo ad esempio come questo regolamento potrà introdurre delle differenze fra programma e programma e fra supporto e supporto? Individuerà differenze fra un CD, un listato, un disco rigido, una EEPROM? E su quali basi? Stabilirà la possibilità di risalire alla provenienza dei programmi distribuiti con licenze libere, capendo quale proviene da CD e quale da altre fonti come Internet?
In conclusione vorremmo poter ringraziare la SIAE per le risposte ricevute ma non ce la sentiamo proprio di farlo, visto che esse non rispondono a nessuna delle domande che avevamo posto.
Ci impegneremo perché nel regolamento attuativo venga chiarito che, visto l’articolo 10 comma 2 della legge per cui il bollino viene apposto “ai soli fini della tutela del diritti relativi alla tutela delle opere dell’ingegno”, sono esclusi dall’obbligo i supporti contenenti esclusivamente software libero, come ad esempio quello coperto dalla licenze GPL di GNU, in quanto in tal caso ogni copia è legale, e il fine di tutela è pertanto irrilevante.
Lo stesso dicasi per ogni altro tipo di distribuzione che consenta la libera copia del programma, come ad esempio i programmi shareware, quelli gratuiti e quelli di pubblico dominio.
Ci preme infine sottolineare che resta essenziale una riforma di questa legge, necessaria non fosse altro per il suo palese contrasto con la recente normativa europea in materia di duplicazione dei programmi.
– Una riforma in cui si tenga conto che i programmi per elaboratore sono un bene astratto che non può fisicamente essere marchiato, e che ogni tentativo di marchiatura fisica danneggerebbe pesantemente tutta l’area lavorativa che ruota intorno alla loro produzione.
– Una riforma che riconosca la grande varietà delle attuali metodologie di produzione e distribuzione dei programmi diverse dal software proprietario, e che quindi tenga ben distinto il problema della duplicazione illegittima dei programmi (che per il software libero non esiste e al quale si è maldestramente tentato di rispondere con il “bollino”) dalla protezione del diritto d’autore.
– Una riforma che tuteli le necessità e gli interessi dei piccoli produttori indipendenti di software almeno quanto quelli delle grandi imprese (fra l’altro tutte o quasi nord-americane).
– Una riforma che risolva il problema di un Ente Pubblico, la SIAE, che agisce “nell’interesse e per conto” dei suoi soci (privati), prevenendo i possibili conflitti di interesse nei confronti di chi socio non è e non può o vuole esserlo.
Per l’Associazione Software Libero,
Leandro Noferini