Diffama via internet. Ma non del tutto

Diffama via internet. Ma non del tutto

Una sentenza del Tribunale di Teramo stabilisce che un sito internet ha diffamato ma che non c'è diffamazione se questa non viene esperita. Una sentenza destinata a sollevare non poche polemiche
Una sentenza del Tribunale di Teramo stabilisce che un sito internet ha diffamato ma che non c'è diffamazione se questa non viene esperita. Una sentenza destinata a sollevare non poche polemiche


Roma – Una sentenza decisamente interessante quella pronunciata dal giudice Aldo Manfredi del Tribunale di Teramo. Si tratta infatti di un caso nel quale viene riconosciuto il tentativo di diffamazione a danno del Monte dei Paschi di Siena da parte di un webmaster, con il contestuale riconoscimento che non vi sono prove che i testi diffamanti abbiano raggiunto il loro scopo, che la diffamazione si sia cioè “consumata” presso utenti esterni alla banca.

Nel valutare il caso, il giudice ha chiaramente messo in evidenza le ragioni per cui l’imputato è colpevole di aver tentato di diffamare tre funzionari dell’istituto di credito, un tentativo consumato aggregando sulle pagine web di un sito internet articoli di giornali e dichiarazioni personali. “Ritiene il giudicante – scrive il magistrato – che il contenuto complessivo dei messaggi abbia valenza diffamatoria”.

Ma ha anche spiegato come “non vi sia prova dell’avvenuta consumazione del delitto di diffamazione. A tal proposito va evidenziato che il delitto di diffamazione è reato di evento, un evento che è di natura psicologica, e si realizza nel momento della diffusione all’esterno del messaggio con la sua percezione da parte dei terzi (…)”

Il giudice ha anche citato quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte, e cioè che in merito a diffamazione a mezzo internet “nel caso in cui l’offesa venga arrecata tramite tale mezzo, l’evento appare temporalmente, oltre che concettualmente, ben differenziato dalla condotta. Ed invero in un primo momento si avrà l’inserimento in rete da parte dell’agente degli scritti o immagini offensivi e, solo in un secondo momento, (a distanza di secondi, minuti, giorni ecc.) i terzi connettendosi con sito e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell’evento”.

Dal che ne discendono anche due possibili fattispecie: la notizia diffamante non è tecnicamente raggiungibile oppure la notizia tenta di diffamare ma nessuno la legge. “Né può affermarsi – aggiunge il magistrato – che in tale caso sia possibile presumere la conoscenza del messaggio da parte di terzi, come potrebbe sostenersi nel caso della stampa o della diffusione televisiva”.

La consumazione del delitto, dunque, va associata al mezzo di diffusione, scrive il giudice, e “nella diffamazione a mezzo internet quanto alla visibilità del messaggio va evidenziato che nessun sito può essere raggiunto per caso (…)” ed “è quindi palese che il sito attivato (…)” “poteva essere consultato solo da chi lo avesse cercato oppure, del tutto casualmente, avesse seguito una interrogazione all’interno dei motori di ricerca utilizzando parole chiave contenute nel sito (…)”.

Date queste premesse, il giudice ha dunque dato ragione alla difesa, sostenuta dall’avvocato Andrea Monti, “quando afferma che non vi è prova che ciò si sia in concreto verificato né, è da aggiungere, vi sono elementi indiziari o argomenti fondati su dati esperenziali affidabili che possano consentire di affermare la verificazione dell’evento (come sarebbe ad es. nel caso di una trasmissione televisiva).”

“In definitiva – conclude il magistrato – manca la prova della realizzazione dell’evento rappresentato dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone ed in tale situazione, secondo i principi generali del diritto penale, deve ritenersi integrata l’ipotesi del tentativo”. Per il suo tentativo di diffamazione, dunque, l’imputato, a cui sono state concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla sanzione di 100 euro e al pagamento delle spese processuali.

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Pubblicato il
12 feb 2002
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