Internet e stampa: il punto della situazione

Internet e stampa: il punto della situazione

di Daniele Minotti. Rimangono le ambiguità della legge sull'editoria e le contraddizioni di diverse interpretazioni in giudizio. La legalità dei siti internet, trattati come degli stampati, è ancora tutta da chiarire
di Daniele Minotti. Rimangono le ambiguità della legge sull'editoria e le contraddizioni di diverse interpretazioni in giudizio. La legalità dei siti internet, trattati come degli stampati, è ancora tutta da chiarire


di Daniele Minotti (*) – Circa un anno fa, con la promulgazione della legge 7 marzo 2001, n. 62 “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ” il popolo di Internet si sollevò contro quello che fu inteso come un grave attacco alla libertà di espressione.
La legge citata, infatti, definendo la nuova figura di “prodotto editoriale” (nella quale rientravano e rientrano tuttora i siti Internet in quanto prodotti realizzati su supporto informatico) sembrava imporre determinati obblighi anche per i siti Internet: dalla semplice indicazione di determinati dati sino alla registrazione come testata giornalistica.
A fronte di ciò, proprio Punto Informatico lanciò una “campagna anti-censura” che, al momento della stesura del presente articolo, conta oltre 54.000 adesioni.

Personalmente, non ho mai pensato che la legge in questione costituisse un attacco alla libertà di espressione. Il movimento anti-censura rischia di divenire movimento pro anonimato. Chi non vuole dichiarare i propri dati, rischia di mettersi dalla parte del torto. E neppure il rifiuto della registrazione mi sembra coerente. Inquadramento giuridico-amministrativo non significa necessariamente censura. Imbrigliano sicuramente di più la libertà di espressione certe linee editoriali politico-economiche che affliggono la carta stampata.

Al di là di queste considerazioni – e tornando agli aspetti giuridici – anch’io, col mio sito, mi affrettai ad adeguarmi alle prescrizioni di legge e così fecero molti siti anche non giuridici. Ciò perché non convinceva proprio quell’interpretazione del Governo (il quale si atteggiava ad “interprete autentico” sui generis) secondo la quale la nuova disciplina era applicabile soltanto “ai fini della presente legge” (la 62/2001), dunque, con un salto logico evidente, soltanto per coloro che avessero inteso beneficiare della agevolazioni ivi previste (notoriamente volute per aiutare alcuni gruppi editoriali buttatisi con un po’ troppo entusiasmo e risorse – e con molta inesperienza – nel Web).

Certo non mancarono le autorevoli opinioni a sostegno della non automatica estensione della legge sulla stampa (per tutte, si ricordi l’opinione di Vincenzo Zeno-Zencovich), ma la risposta della giurisprudenza non si fece attendere. Con ordinanza 7 giugno 2001 , il G.I.P. presso Tribunale di Latina affermò chiaramente che i siti Internet erano “prodotti editoriali” e che, dunque, ad essi andava applicata la disciplina penale della stampa (l. 47/48).

Più di recente, però, si è pronunciato il G.I.P. di Aosta ( sentenza 15 febbraio 2002 ) per il quale, proprio sulla questione specifica dell’omessa indicazione dei dati previsti dall’art. 2 l. 47/48 (e prevista come stampa clandestina ai sensi dell’art. 16 l. 47/48), un sito Internet non può mai equipararsi allo “stampato” di cui alla legge sulla stampa. E ciò malgrado quanto disposto dalla l. 62/2001.

E veniamo al presente, vale a dire alla Legge comunitaria 2001 la quale, in un passaggio dell’art. 31, così delega al Governo: “deve essere reso esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta”.

Tale previsione apre tre ordini di considerazioni:

1) la figura del “prodotto editoriale” (almeno per ciò che riguarda Internet) è praticamente inutile atteso che – seppure parzialmente, come si vedrà in seguito – tutto dipende dalle scelte del curatore (beneficiare o meno delle provvidenze riservate all’editoria) e non dalla diretta volontà del legislatore.
2) “esplicito” è sicuramente il contrario di “implicito”; sicché è ragionevole pensare che i limiti agli obblighi di registrazione fossero, nella l. 62/2001, già impliciti (così come più volte affermato dal Governo, con un apparente dietrofront rispetto ad un testo di legge che a molti sembrava imporre i ridetti oneri);
3) la Legge comunitaria non fa il minimo riferimento ai diversi obblighi, vale a dire a quelli di cui all’art. 1, comma 3, prima parte, l. 62/2001 relativi ai siti-prodotti editoriali non contraddistinti da testata e senza una periodicità regolare. Ne consegue che, per tali siti, le indicazioni dell’art. 2 l. 47/48 sarebbero ancora obbligatorie.

Insomma: un ritorno al punto di partenza per quanto riguarda la registrazione delle testate online, una conferma per tutti gli altri siti. In poche parole l’ennesimo pasticcio su una legge che, già, non si distingueva per chiarezza.

Un consiglio? Io manterrò le indicazioni sul mio sito. Da un lato perché non ho alcunché da nascondere, dall’altro perché, come detto, le ritengo ancora dovute. Malgrado la pregevole e rigorosa impostazione del G.I.P. di Aosta, e a prescindere dal concetto di “stampato”, la l. 62/2001 dà una certa definizione di “prodotto editoriale” che comprende anche prodotti che stampati certo non sono.

Daniele Minotti

(*) Avvocato del Foro di Genova

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Pubblicato il 3 apr 2002
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