Roma – Con l’approvazione della Direttiva sul commercio elettronico sarà più facile contrastare il fenomeno della pirateria musicale online. Introdotti maggiori oneri per i service providers che non cooperano a fronte di segnalazioni di attività illegali – commento di Enzo Mazza (FIMI)
Da tempo l’industria discografica conduce una forte azione per la rimozione di brani musicali e copertine di CD dalla rete. Nella maggior parte dei casi la rimozione del materiale illecito avviene tramite l’intervento degli ISP, contattati tramite il cosiddetto meccanismo della segnalazione online (Cease & Desist). Solo in Italia dall’inizio dell’anno sono stati oltre 300 i siti rimossi dalla rete per oltre 10 mila file.
Con il recepimento della Direttiva sull’e-commerce, la 2000/31/CE, gli strumenti per rendere ancora più efficace la lotta alla pirateria online vengono rafforzati introducendo una serie di obblighi relativi ai service provider.
In particolare le disposizioni che recepiscono le indicazioni comunitarie agli articoli da 12 a 16 della Direttiva, sulle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell’informazione, sono contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 del Decreto Legislativo italiano.
Si definiscono infatti le responsabilità per i servizi di “semplice trasporto” (art. 14 del recepimento), memorizzazione temporanea (art. 15) e hosting (art. 16) e la previsione relativa all’assenza di un obbligo generale di sorveglianza (art. 17).
Un’attenta lettura degli articoli mostra tuttavia che, mettendo in connessione l’azione di monitoraggio effettuata dalle organizzazioni antipirateria in relazione alla presenza di materiale illecito sui siti e l’obbligo di intervento da parte degli ISP, una volta al corrente delle violazioni, obbliga questi ultimi ad una pronta reazione rispetto ai fenomeni illegali.
È vero che la norma, in particolare all’art. 17, stabilisce che “nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite” , ma al comma 2 è scritto anche che: “fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione” .
Ecco introdotto pertanto l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria o quella amministrativa (quest’ultima potrebbe essere agevolmente identificata ad esempio in Polizia Postale, Autorità delle Comunicazioni, Nucleo per la Radiodiffusione della Guardia di Finanza) una volta a conoscenza di attività illecite. Tra l’altro il carattere “presunto” di tali informazioni e attività implica che basti a far scattare l’obbligo di informazione anche una mera lettera di diffida; d’altra parte, l’utilizzo dell’aggettivo “illecite” senza ulteriori qualificazioni si presta a coprire sia illeciti penali che civili.
Con il sistema delle segnalazioni da parte delle organizzazioni antipirateria ecco che l’ISP viene costantemente informato dell’attività illecita in atto su un sito da esso ospitato. Ne deriva che l’ISP deve prontamente agire per rimuovere il materiale illecito oppure segnalare l’attività illegale all’autorità. Non solo, esso deve “fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite” .
Soprattutto con riferimento al servizio di hosting (art. 15) l’ISP viene posto in condizione di agire in maniera molto efficace ed immediata per contrastare la pirateria, infatti la responsabilità è esclusa solo qualora egli non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione e non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
Anche qui il sistema di notifica da parte delle organizzazioni di tutela dei diritti, vedi ad esempio FIMI ed FPM per quanto riguarda il settore musicale, assume un effetto deterrente particolarmente efficace nei confronti di quei soggetti che ancora sono restii ad intervenire con urgenza per rimuovere il materiale illegale o per impedire le violazioni.
Enzo Mazza
FIMI