Italia, chi spamma rischia il carcere

Italia, chi spamma rischia il carcere

Lo dice il Garante, che mette in guardia gli spammer professionisti: gli indirizzi email, ovunque si trovino, non sono pubblici ma privati. Per spedire email pubblicitarie occorre il consenso. Oltre alla galera anche pesanti multe
Lo dice il Garante, che mette in guardia gli spammer professionisti: gli indirizzi email, ovunque si trovino, non sono pubblici ma privati. Per spedire email pubblicitarie occorre il consenso. Oltre alla galera anche pesanti multe


Roma – Suona quasi come un ultimatum la nota diffusa ieri dall’Ufficio del Garante per la privacy italiano, una nota nella quale si parla esplicitamente di carcere per i casi più gravi di spam ai danni di utenti internet nostrani.

Secondo il Garante, infatti, “inviare email pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto, si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all’autorità giudiziaria. Sono previste sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione”.

In particolare, la violazione delle normative antispam secondo il Garante può portare a condanne fino a 3 anni di reclusione e fino a 90mila euro di multa. Va detto che fino ad oggi i pochi casi di spam italiano conclamato finiti nel mirino del Garante non hanno portato a pesanti sanzioni nonostante la ferma condanna dello spam più volte pronunciata dall’Ufficio. Sono anzi diversi i casi assolutamente clamorosi di iniziative spammatorie sulle quali l’Ufficio del Garante non si è pronunciato. In caso di condanna, ha sottolineato comunque il Garante, possono essere previste sanzioni accessorie, come la pubblicazione del nome del condannato e il risarcimento di danni e spese legali.

Nella sua nota il Garante ha sottolineato ancora una volta che nessun indirizzo email che si trova in rete, come quelli che si possono individuare sui newsgroup, o in chat, o in altri ambienti digitali, può essere considerato un dato pubblico. Si tratta, invece, di dati personali di cui può disporre solo l’intestatario. Per inviare email promozionali, dunque, è sempre necessario il consenso informato del destinatario.

“Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione – conclude la nota – lo spamming comporta ingenti spese, in termini di tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica, di misure organizzative e tecnologiche per contrastare virus, tentate truffe, messaggi e immagini inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità a volte aggressiva e insistente”.

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Pubblicato il
4 set 2003
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