P2P, il testo della bozza Urbani

P2P, il testo della bozza Urbani

Ecco il documento che il ministro ai Beni culturali intende far approvare al prossimo Consiglio dei Ministri previsto per venerdì. Già una volta il Consiglio non ha avuto tempo per esaminarlo...
Ecco il documento che il ministro ai Beni culturali intende far approvare al prossimo Consiglio dei Ministri previsto per venerdì. Già una volta il Consiglio non ha avuto tempo per esaminarlo...


Roma – Pubblichiamo di seguito il testo della bozza di decreto legge su cinema e pirateria – appena pubblicata da Interlex.it – che il ministro dei Beni Culturali Giuliano Urbani intende proporre al Consiglio dei ministri. Occorre ricordare che il Consiglio, che già lo scorso venerdì non ha “trovato il tempo” per occuparsene, potrebbe approvarlo anche con importanti modifiche

Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate

1 . Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera a-bis):
“a-bis) in violazione dell’articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;”.

2 . All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a euro 2000 se le violazioni di cui al presente comma sono commesse mediante l’uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle.

4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.”.

3 . Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

4 . A seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. Sono risolti di diritto i contratti tra i fornitori di connettività e di servizi e soggetti che si siano resi responsabili delle violazioni introdotte ai commi 1 e 2.

5 . Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai siti o la rimozione dei contenuti segnalati.

6 . I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all’articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

7 . La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro .

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Pubblicato il
9 mar 2004
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