DL Urbani, la Commissione ascolta

DL Urbani, la Commissione ascolta

Si tenta di rimediare alla mancata consultazione degli operatori prima del varo del DL. Ancora incerto l'orientamento della maggioranza. Gli ISP puntano sullo stralcio dell'articolo 1. Rodotà: il DL confligge con le norme sulla privacy
Si tenta di rimediare alla mancata consultazione degli operatori prima del varo del DL. Ancora incerto l'orientamento della maggioranza. Gli ISP puntano sullo stralcio dell'articolo 1. Rodotà: il DL confligge con le norme sulla privacy


Roma – Sono giorni di audizioni questi alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati che, come noto, si sta occupando di esaminare il contestatissimo DL Urbani su cinema e pirateria ( qui il testo). Audizioni che, pur arrivando dopo l’approvazione del DL stesso da parte del Consiglio dei Ministri, potrebbero contribuire a correggerne il tiro in sede di conversione in legge.

In due giorni è stato ascoltato mezzo mondo , dai rappresentanti delle major (BSA, FAPAV, FPM), della proprietà intellettuale (SIAE), dell’industria (Vitaminic, Telecom, Yahoo), di Confindustria a quelli dei provider (AIIP e Assoprovider) ad esperti della Polizia Postale, della Registration Authority e di associazioni come Adiconsum, Altroconsumo, Solacria e IWA Italia. Ascoltati anche Mauro Masi, Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, e Stefano Rodotà, Garante per la protezione dei dati personali.

L’ intervento di Rodotà era particolarmente atteso, vista la centralità della questione della riservatezza nella formulazione del DL Urbani. Il Garante ha parlato di “incompatibilità con norme previste dalla legge sulla privacy” riferendosi in particolare a quei commi del decreto legge che i provider hanno più volte messo all’indice perché li trasforma, a loro dire, in “poliziotti”, attribuendo loro responsabilità che non possono avere.

Rodotà ha spiegato che, quando si parla di provider, si parla di “soggetti privati i quali, per la disciplina del trattamento dei dati personali, non possono utilizzare né tanto meno diffondere informazioni sui propri clienti se non previa autorizzazione degli stessi. Ancora più illegittima sarebbe, sempre secondo le norme per la privacy, un’acquisizione diretta di dati”.

Il Garante ha anche insistito su un punto sul quale si erano espressi con preoccupazione su Punto Informatico i provider nei giorni scorsi sottolineando che anche solo il monitoraggio delle attività internet degli abbonati “implica una serie di conoscenze e di informazioni sul singolo sulla base delle quali può essere tracciato un profilo rilevante della personalità di ciascuno. Questo profilo è però tutelato dal diritto costituzionale alla libertà e alla segretezza della comunicazione previsto dall’art.15 della Costituzione”.

Tra gli altri interventi di interesse spiccano proprio quelli dei provider che hanno chiesto l’abrogazione dell’articolo 1 del decreto, quello che regola gli interventi sulla pirateria contro il cinema, o, in alternativa, una sua profonda revisione affinché sia chiarito oltre ogni dubbio che il fornitore di connettività non può essere considerato responsabile per le attività dei propri clienti né che possa operare una qualsiasi forma di sorveglianza sulle stesse.

La difesa del ruolo del provider quale mero fornitore di accesso , oltre ad essere un nodo fondamentale delle critiche che anche sul piano giuridico sono state fin qui rivolte al decreto Urbani, è stata al centro di molti degli interventi ascoltati dalla Commissione. Unanime è stata la condanna della pirateria anche da parte di coloro che hanno attaccato il tipo di repressione e il meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto.

I rappresentanti dell’industria hanno mosso rilievi al decreto soprattutto perché, pur prendendo di mira il file sharing, considerato fonte di grande preoccupazione ed ingenti danni al settore, contempla solo le opere cinematografiche . Ma hanno anche segnalato la necessità che alle attività di repressione della pirateria corrisponda anche una forte attività informativa e di un coordinamento legislativo a livello sovranazionale.

Critici gli interventi delle associazioni consumatori che hanno tutte chiesto lo stralcio dell’articolo 1 . Come Adiconsum, che ha ricordato quanto siano elevati i prezzi di accesso alle opere artistiche, dai DVD al Cinema, dai CD alla pay-tv. Altroconsumo da parte sua ha ribadito l’incostituzionalità del decreto e il conflitto che apre con le normative europee sulla proprietà intellettuale. IWA Italia ha infine sottolineato, tra le altre cose, la necessità di non ostacolare lo sviluppo della rete, di tutelare le libertà dei singoli e di prevedere, in materia di proprietà intellettuale, forme di garanzia contro il fenomeno del plagio di siti web.

L’impressione dei presenti alle audizioni di questi giorni è quella di una notevole attenzione della Commissione per gli aspetti tecnici legati al peer-to-peer e alla comunicazione in Internet ed è più volte stata ribadita l’intenzione di non voler varare un provvedimento lesivo delle opportunità offerte dalla rete agli utenti e agli operatori sul mercato.

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Pubblicato il
7 apr 2004
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