Roma – Riceviamo e volentieri pubblichiamo integralmente una lettera al ministro delle Comunicazioni firmata dai rappresentanti di molte aziende dell’accesso italiane su una questione essenziale per la liberalizzazione del mercato, la concorrenza e la libertà di scelta degli utenti, ovvero la regolamentazione del wi-fi ultimo miglio
Gentile Ministro Gasparri,
ad un anno e mezzo dal rilascio della regolamentazione sull’uso del WiFi per applicazioni hot spot indoor (28 Maggio 2003), non si è ancora arrivati al giro di boa della tanto attesa regolamentazione sulle tecnologie IEEE 802.xx, per la copertura dell’ultimo miglio (utenze fisse). Tale seconda possibilità di applicazione outdoor è stata infatti espressamente vietata nel D.L. del 28/05/2003, anche se in fase di audizione non era stata prospettata alcuna limitazione.
Tre mesi or sono, su richiesta di Assoprovider, da Lei accolta, il Suo Ministero ha finalmente effettuato le audizioni delle parti interessate al fine di addivenire ad una modifica del suddetto regolamento, affinché permettesse l’uso del wireless standard anche per la copertura dell’ultimo miglio. Nel corso di tale audizione, dopo aver apprezzato la sensibilità del Ministero e Sua personale, abbiamo espresso tutta l’urgenza che si arrivasse al nuovo regolamento in tempi rapidissimi, a cominciare dall’utilizzo delle tecnologie 802.11 (c.d. WIFI) e delle frequenze libere (2.4 Ghz e frequenze Hyperlan2), per la copertura dell’ultimo miglio, rinviando eventualmente a tempi congrui solo la definizione dell’uso del WIMAX, ancora in fase di standardizzazione.
Nel corso dell’audizione abbiamo anche sottolineato che il corretto sviluppo della c.d. larga banda in Italia, infrastruttura utile e presente in percentuale significativa della popolazione, necessita assolutamente della possibilità di investire in infrastrutture wireless aperte complementari al cavo, essendo quest’ultimo purtroppo saldamente in mano all’ex monopolista Telecom Italia spa, come ha di recente confermato ad esempio e in modo clamoroso la sentenza dell’Antitrust italiana, procedimento A1351 del 16 Novembre 2004.
L’urgenza da noi espressa deriva dal fatto che l’enorme ritardo accumulato in Italia nell’uso del wireless 802.xx in outdoor, ha purtroppo causato il blocco dello sviluppo di quelle aziende che pure hanno investito risorse umane e economiche nella sua sperimentazione; non si può sperimentare per un periodo lungo un anno e mezzo, se i risultati della sperimentazione hanno dimostrato sin dai primi momenti che la tecnologia assolve ai suoi scopi e l’utenza è soddisfatta.
Nel mondo è fatto universalmente riconosciuto che la tecnologia wireless della famiglia 802.xx per applicazioni outdoor è una tecnologia ad altissimo contenuto innovativo, ed il suo utilizzo per la larga banda andrebbe dunque in Italia rapidamente permesso e sostenuto con incentivi economici agli investimenti messi in atto dalle aziende sperimentatrici. Andrebbero inoltre concessi gli stessi contributi Statali previsti per i collegamenti ADSL e satellitari, anche all’utenza finale di tecnologie WiFi per l’acquisto delle apparecchiature di terminazione.
Gli ISP di Assoprovider ritengono di averLe dato in questo anno e mezzo di attesa, una prova di responsabilità e di grande correttezza, ora riteniamo sia venuto il momento che ci sia da parte Sua un riconoscimento di tale correttezza, con un regolamento coraggioso che dimostri la volontà vera di liberalizzare il mercato della larga banda. La stessa Confcommercio nazionale, cui Assoprovider aderisce, ha sostenuto la richiesta di sblocco immediato di questa situazione, interpretando la nostra posizione come un segnale ‘vero’ di innovazione delle PMI italiane, dal basso e con costi assolutamente competitivi.
Le riassumiamo qui infine, per Sua comodità, la posizione di Assoprovider in riferimento alle modifiche regolamentari da apportare:
1 – libero uso delle frequenze delle bande non protette R-LAN ed Hyper-Lan (2,4 e 5 GHz)sia in modalità punto-multipunto (offerta di servizio alle utenze fisse) che punto-punto (offerta di servizio al pubblico e trunking tra sedi e stazioni base dell’operatore);
2 – Nessun costo di licenza né per l’operatore né per l’utenza;
3 – Nessuna limitazione sulle aree di copertura né geografiche né territoriali;
4 – Nessuna limitazione circa la tipologia di servizi IP offerti con tecnologia wireless.
Cordiali saluti
Matteo Fici
presidente Assoprovider