Roma – Gentile redazione di Punto Informatico, in merito al vostro articolo dal titolo Aste fuorilegge? Sale la temperatura vorrei approfondire alcuni aspetti che, a mio avviso, possono fornire una chiave di lettura differente alla normativa presentata. Inoltre, penso che questo mio intervento possa aiutare a chiarire alcuni dubbi sollevati dai vostri lettori.
Inizio col dire che le vendite fra privati non sono contemplate nell’ordinamento giuridico italiano ed europeo come commercio elettronico. Il DPR 114/98 che regola in Italia il settore – compresa “la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione”- specifica che il commercio è quello svolto “da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende”. Pertanto le vendite fra privati non sono commercio nè, tantomeno, commercio elettronico. Se così non fosse, tutti i clienti di siti che consentono la vendita all’asta su internet violerebbero l’art. 18 comma 5 che recita: “Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.”
Dunque è senza dubbio sviante dichiarare che questo decreto possa “cozzare con le speranze del commercio elettronico” in quanto gli operatori professionali ed i relativi clienti nulla hanno da temere da questa nuova normativa che ha come fine la tutela di legittimi diritti. Appunto per questo è chiaro perchè parlare di “fine di commercio elettronico” è certamente fuori luogo.
L’Art. 1 Comma 7 del decreto legge tanto bistrattato è abbastanza chiaro. Non tutti quelli che comprano prodotti illeciti (contraffatti, rubati, ecc.) incorrono nelle sanzioni, è necessario che siano prodotti che “per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale”.
E’ un po’ come acquistare un CD musicale a 5 euro al mercato da un venditore con una coperta stesa in terra: si puo’ essere ragionevolmente certi che si tratti di un prodotto contraffatto e quindi di una vendita illegale.
Continuando con l’esempio: è’ altrettanto plausibile pensare che sia una vendita autorizzata se, nello stesso mercato, andiamo ad acquistare lo stesso CD – venduto al suo prezzo regolare e con tanto di bollino SIAE – presso un venditore con un furgone attrezzato. Qualora anche questo CD fosse in realtà contraffatto l’acquirente non potrebbe in alcun modo essere ritenuto colpevole della violazione.
Allo stesso modo ci si puo’ muovere online.
I siti di commercio elettronico professionali devono rispettare determinate leggi e, soprattutto, debbono fornire dei riferimenti certi ai propri acquirenti (ragione sociale, partita iva, recapiti fisici e telefoni, etc.). Qualora il consumatore ricevesse un prodotto su cui nutre dei dubbi, le forze dell’ordine potrebbero facilmente effettuare le debite verifiche.
Diverso è invece comprare attraverso siti, anche famosi, che di fatto sono estranei e non responsabili dell’atto di compravendita. In questo caso si compra da un terzo, da qualcuno di cui si vengono a sapere solo informazioni frammentarie. Non di rado, al momento dell’acquisto, della controparte si conosce solo un nick name. Risulta pertanto difficile accertarsi della liceità dei prodotti venduti. Di fatto già la descrizione dichiarata e il prezzo di vendita possono a volte far nascere dei sospetti. Se poi al momento del ricevimento della merce questa non corrisponde alle caratteristiche promesse è sempre possibile rivolgersi alle autorità e denunciare l’accaduto dimostrando facilmente che si è vittima dell’illecito e non coautore come segnala la legge.
Quindi, online, come nella vita di tutti i giorni, chi agisce rispettando le leggi (che peraltro già c’erano, ad esempio quelle che regolano l’incauto acquisto e la ricettazione) non ha nulla da temere. Nel caso si trovi ad essere vittima puo’con fiducia rivolgersi alle autorità competenti. E, come nella vita reale, è bene prestare particolare attenzione nei confronti di coloro che ci offrono a condizioni assolutamente fuori mercato prodotti di cui non possiamo verificare qualità, origine e provenienza.
Saluti
Stefano Scardovi
Presidente ASSECOM
nota/ Sull’argomento vedi anche:
Pirateria, un nuovo bel decreto legge