Servizi TLC non richiesti? I consumatori non ci stanno

Servizi TLC non richiesti? I consumatori non ci stanno

Le associazioni dei consumatori si riuniscono per presentare all'Agcom le proposte per risolvere un problema che ha raggiunto proporzioni notevolissime, con conseguenze pesanti sulle bollette
Le associazioni dei consumatori si riuniscono per presentare all'Agcom le proposte per risolvere un problema che ha raggiunto proporzioni notevolissime, con conseguenze pesanti sulle bollette


Roma – 250 milioni di euro . Sarebbe questa la spaventosa cifra a cui ammonta il valore d’affari dei servizi non richiesti ma attivati dagli operatori telefonici come Telecom Italia , Wind , Fastweb e Tele2 .

A denunciare il fenomeno, sottolineandone l’illegittimità, sono le principali associazioni di difesa del consumo, tra cui l’ Unione Italiana Consumatori e Adiconsum , pronte a sottoporre con forza l’argomento all’ Autorithy per le Comunicazioni .

L’Unione Nazionale Consumatori ricorda infatti che il Codice del Consumo, all’articolo 57, contempla la possibilità di attivazione di servizi a pagamento soltanto laddove il consumatore abbia manifestato il proprio esplicito consenso . Affinché il problema non cada nell’oblio delle situazioni irrisolte, le principali associazioni di consumatori hanno organizzato una conferenza stampa, che avrà luogo domani a Roma, presso la Federazione nazionale della stampa , in cui saranno presentate le proposte da formulare all’Autorithy “per porre fine ai comportamenti vessatori subiti dall’utenza”.

Secondo UNC, la regola stabilita nel citato articolo 57 è spesso disattesa: “Continuano a verificarsi situazioni in cui, per esempio, l’utente riceve il kit ADSL Alice da Telecom Italia senza che l’abbia mai richiesto, nonostante le ripetute diffide dal proseguire con questa pratica commerciale scorretta. L’articolo 18 del decreto legislativo 114/98 prevede in tali casi una sanzione di 5.164 euro e la sospensione delle attività di vendita”.

L’attivazione di un servizio non richiesto, ricordano le associazioni di consumatori, non comporta alcun onere all’utente . “Il consumatore – ribadisce UNC – non è obbligato a pagare se non ha richiesto il servizio né a rispondere alle proposte commerciali delle società telefoniche che, a quanto risulta alla stessa associazione, arrivano a falsificare le firme sul contratto di abbonamento del servizio, commettendo il reato di falsità in scrittura privata previsto dall’articolo 485 del Codice penale, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Scopo dei difensori del consumo è evitare innanzitutto il verificarsi di abusi da parte degli operatori telefonici, ma anche fornire agli utenti validi strumenti di difesa e conoscenza delle regole. Non tutti, infatti, sono disposti ad affrontare il lungo iter comportato da un ricorso, nonostante questo possa avere buone probabilità di successo, come è dimostrato da una recente sentenza che ha obbligato Telecom Italia al risarcimento dei danni procurati ad un consumatore, proprio per l’attivazione di un servizio non richiesto.

Dario Bonacina

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Pubblicato il 7 feb 2006
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