Calcio online, una prima vittoria per il P2P

Calcio online, una prima vittoria per il P2P

Il GIP ha dissequestrato i due siti coinvolti nella vicenda del calcio SKY via P2P ma il provvedimento sostiene che SKY ha subito dei danni. Computer e altri materiali rimangono sotto sequestro
Il GIP ha dissequestrato i due siti coinvolti nella vicenda del calcio SKY via P2P ma il provvedimento sostiene che SKY ha subito dei danni. Computer e altri materiali rimangono sotto sequestro


Roma – Nella complessa e controversa vicenda del calcio via P2P la prima vittoria va indiscutibilmente ai webmaster dei siti coolstreaming.it e calciolibero.com perché i due siti sono ora stati dissequestrati con un provvedimento del GIP, il Giudice per le indagini preliminari.

“Potrebbe trattarsi di una vittoria temporanea”, spiegano esperti che stanno seguendo il caso a Punto Informatico. Il provvedimento del GIP, infatti, boccia l’ipotesi che quanto svolto dai due siti sia un illecito sottoposto a tutela penale (da qui il dissequestro) ma avalla il concetto che un illecito sia stato perpetrato , sottolineando esplicitamente che può essere perseguito in sede civile.

Il sequestro dei siti era stato eseguito sulla base delle leggi sul diritto d’autore ma il GIP non ha ritenuto che le partite prive di audio a cui era possibile accedere anche tramite alcuni link presenti su quei siti possano considerarsi opere dell’ingegno. Lo sarebbero state, a parere del GIP, se avesse trovato posto anche il commento audio dei telecronisti, che è invece assente su quei materiali.

Allo stesso tempo la convinzione del GIP è che SKY abbia effettivamente subito un danno dal fatto che i siti fornissero informazioni ai propri utenti su come condividere il download delle partite da un server cinese. Questo, ritengono i giuristi, spingerà con ogni probabilità SKY a far partire un procedimento civile con conseguente richiesta di danni. È il GIP stesso a fare riferimento a questa possibilità nel suo provvedimento. Sia SKY che Mediaset, ed anche la Lega Calcio, in queste ore hanno espresso preoccupazione segnalando la volontà di darsi da fare per evitare di perdere il controllo sulla trasmissione delle partite di cui hanno acquisito i diritti.

Nello stesso tempo non si può escludere che il Pubblico Ministero decida di appellarsi alla Cassazione affinché venga riconosciuto che le attività poste in essere dai due siti rappresentino invece un abuso di opere dell’ingegno. La richiesta di sequestro dei siti, infatti, si basava sulla convinzione che persino la pubblicazione di soli link costituisse un favoreggiamento della pirateria, e sul fatto che le partite, pur prive di commento audio, fossero da considerarsi opere dell’ingegno in quanto riprese da una troupe e da un regista, e frutto delle scelte di quest’ultimo. L’ipotesi del ricorso in Cassazione appare valida anche perché i materiali informatici sequestrati rimangono per il momento sotto sequestro.

Lo staff di Coolstreaming.it, in una nota pubblicata in home page, si dice in ogni caso soddisfatto per il provvedimento del GIP , sottolineando anche i limiti e la natura delle attività del sito:

“Lo staff di coolstreaming.it esprime la sua soddisfazione per il provvedimento di dissequestro emanato dal GIP di Milano in data 8 febbraio u.s. Il sito www.coolstreaming.it ha quale suo unico obiettivo quello di contribuire, nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della nostra Costituzione, alla discussione sul tema della IPTV, un tema emergente di estremo interesse.
Coolstreaming si è sempre e solo limitato a discutere del mondo delle web TV, per loro natura sottratte a limiti territoriali, anche tramite semplici link ad altri siti.
Coolstreaming confida pertanto nella magistratura e nel fatto che il procedimento penale si concluderà con una archiviazione nei suoi confronti per totale infondatezza della notizia di reato e intraprenderà, tramite il suo legale, ogni più opportuna iniziativa a tutela dei suoi diritti”.

Si vedrà. Quel che è certo, e su questo gli esperti consultati da PI sono concordi, è che le attuali normative non chiariscono a sufficienza quali siano i comportamenti illeciti, soprattutto in un mondo, quello della rete, fondato sui collegamenti ipertestuali, il vero “nodo” di questa inchiesta. La sensazione è che vi sia una scarsa conoscenza del funzionamento stesso delle tecnologie al centro dei procedimenti. Rimane da sperare che proprio questa sostanziale indeterminatezza e l’assenza di una solida giurisprudenza in materia possano evitare pesanti quanto inutili conseguenze su chi la rete la vive limpidamente e con passione giorno per giorno.

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Pubblicato il
16 feb 2006
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