Obbligatorio depositare siti e newsletter

Obbligatorio depositare siti e newsletter

L'allarme da Unione Consumatori: la nuova legge presentata dal ministro Urbani e già approvata impone a chiunque distribuisca contenuti per via telematica di consegnarne copia alle biblioteche di Stato. Pesanti le sanzioni
L'allarme da Unione Consumatori: la nuova legge presentata dal ministro Urbani e già approvata impone a chiunque distribuisca contenuti per via telematica di consegnarne copia alle biblioteche di Stato. Pesanti le sanzioni


Roma – Dall’Italia impegnata nel regolamentare Internet arriva un nuovo allarme per una legge, la 106 del 2004, che obbliga al deposito in biblioteca dei siti web e delle altre pubblicazioni diffuse per via telematica. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile, ha spinto Unione Consumatori a diffondere nelle scorse ore un preoccupato comunicato stampa.

“Fra sei mesi – spiega l’Associazione – chiunque abbia un sito Internet con informazioni a disposizione del pubblico dovrà inviarne il contenuto alle due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma, altrimenti rischierà una multa fino a 1500 euro “.

In realtà, scorrendo l’articolato della 106/2004 si legge che l’ obbligo di deposito riguarda tutti “i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione” . Una disposizione che sembra a tutti gli effetti comprendere, dunque, non solo i siti web ma anche le newsletter o le mailing list che diffondono informazioni al pubblico. Senza contare le altre modalità di diffusione dei contenuti, dal peer-to-peer allo streaming video , che internet mette a disposizione.

Unione Consumatori spiega come la nuova legge abbia “modificato le vecchie norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5 copie di ogni stampato (ai fini del controllo delle notizie sovversive), includendovi anche i “documenti diffusi tramite rete informatica” , che dovranno essere depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di consentirne l’accesso al pubblico”.

Si tratta di locuzioni preoccupanti per le ambiguità ma che evidenziano con chiarezza come la disposizione legislativa sia, come già accade con altre leggi in via di approvazione relative ad Internet, inapplicabile . Ma, proprio come con altre leggi, anche in questo caso come accennato sono previste sanzioni per chi non adempie . In questo senso una “via di fuga” dalle conseguenze della legge potrebbe essere legata al fatto che le sanzioni sono associate al valore commerciale del “documento”, un valore che non è chiaro come debba essere individuato e che potrebbe, con una interpretazione decisamente ardita, svincolare pubblicazioni non esplicitamente commerciali.

La 106/2004 stabilisce che entro sei mesi dal varo debba essere realizzato dal Ministero dei Beni culturali un regolamento attuativo : inevitabilmente le speranze di chi ritiene fallata questa legge sono di trovarsi con un regolamento che contraddica la lettera della normativa e consenta alla rete italiana di respingere quello che Unione Consumatori considera un provvedimento sbagliatissimo. Va detto che quando il ministro ai Beni culturali Giuliano Urbani ha presentato la proposta legislativa che ha condotto a questa legge non erano presenti i riferimenti ai documenti informatici e telematici. Modifiche introdotte in Parlamento che, come spesso accade in Italia, sono destinate ad impattare direttamente sulle libertà digitali.

Centinaia di migliaia di utenti con un sito Internet – scrive infatti Unione Consumatori – dovranno inviare ogni anno alle due Biblioteche centrali, per e-mail o dischetto, informazioni che per lo più cambiano o vengono aggiornate continuamente e che sono già a disposizione del pubblico. Oltretutto, le due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma non avranno materialmente la possibilità di gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da centinaia di migliaia di siti e tutto si risolverà in un obbligo inutile e fastidioso”.

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Pubblicato il 12 mag 2004
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