Spam via fax? No, grazie

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Il Garante della Privacy interviene sulla piaga dei fax indesiderati. Vietando a due aziende l'invio di messaggi commerciali senza consenso
Il Garante della Privacy interviene sulla piaga dei fax indesiderati. Vietando a due aziende l'invio di messaggi commerciali senza consenso

Offerte speciali, listini scontati, viaggi a prezzi allettanti: molto spesso sul fax si ricevono comunicazioni commerciali e promozionali da aziende mai sentite nominare. Che oltre a consumare carta e inchiostro, possono rappresentare una forma tele-cartacea di spam. E proprio per arginare questo fenomeno il Garante della Privacy ha dato una bacchettata sulle mani a due aziende che abusavano di questa forma pubblicitaria.

Il Garante, attraverso due provvedimenti (di cui sono stati relatori rispettivamente Francesco Pizzetti e Giuseppe Chiaravalloti) ha voluto ribadire che “per poter inviare fax commerciali o promozionali occorre prima aver ottenuto il preventivo e specifico consenso del destinatario, anche se il numero di telefono viene estratto da elenchi telefonici cosiddetti categorici , quali Pagine Gialle, da registri pubblici o da banche dati online. Il Garante ha ricordato che tale garanzia non può essere elusa inviando un primo fax che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale o pubblicitario”.

Le due aziende, durante l’istruttoria del Garante, hanno tentato una difesa dichiarando appunto di avere estratto i dati personali da cosiddetti elenchi “categorici”, ossia elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche o professionali, dichiarando inoltre di aver richiesto il consenso contestualmente al primo invio fax pubblicitario.

Troppo facile secondo il Garante, che ha invece spiegato che in caso di impiego di sistemi automatizzati (ma anche e-mail SMS o fax) l’azienda non può esimersi dal richiedere il preventivo consenso del destinatario, mediante contatto telefonico.

Una delle due aziende, in particolare, insisteva nell’invio di messaggi pubblicitari indesiderati (via e-mail e fax) ad un utente che si era più volte opposto all’invio. In questa caso il Garante, oltre a vietare l’ulteriore trattamento dei dati personali, ha anche prescritto alla società “di predisporre le misure idonee a rendere agevole ed effettivo l’esercizio dei diritti dell’interessato, dando all’Autorità un documentato riscontro sull’avvenuto adempimento”.

Nella newsletter del Garante non si parla di sanzioni pecuniarie che, se di importo cospicuo, potrebbero rappresentare un valido deterrente. Ma c’è da augurarsi che, in caso di recidiva, la mano dell’Autorità possa esprimersi con tutta la sua pesantezza in modo da dissuadere altre società dall’attuare comportamenti analoghi.

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Pubblicato il
4 mar 2008
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