UE: il copyright copre solo parte del software

UE: il copyright copre solo parte del software

L'opinione di un Avvocato Generale della Corte di Giustizia ribadisce come il diritto d'autore non possa proteggere nient'altro che gli elementi espressivi di un programma
L'opinione di un Avvocato Generale della Corte di Giustizia ribadisce come il diritto d'autore non possa proteggere nient'altro che gli elementi espressivi di un programma

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJUE) Yves Bot ha emesso la sua opinione sul caso SAS Institute Inc. v World Programming Ltd. in cui riferisce che secondo l’attuale normativa sul copyright si dovrebbe considerare legittimo l’effettuare una copia delle funzionalità di un programma o del suo linguaggio, se al momento della riproduzione delle funzionalità il presunto violatore non ha copiato una parte consistente degli elementi del programma originale che sono espressione stessa della creazione intellettuale dell’autore .

SAS offre una serie di programmi impiegati nel data processing e nelle analisi statistiche: per usarli gli utenti devono comporre script nel linguaggio SAS e acquisire una licenza per i componenti del sistema: in questo meccanismo World Programming Ltd (WPL) ha intravisto un’opportunità di mercato e ha sviluppato , senza aver accesso al codice sorgente SAS, software alternativi in grado di emulare le funzioni del sistema SAS e di permettere agli utenti di accedere ai propri dati conservati nei formati SAS con diversi programmi .

In pratica, WPL offre interoperabilità e funzioni simili a quelle di SAS, che la accusa per questo di violare il suo copyright: per far valere le sue ragioni si è rivolta ai tribunali britannici e la vicenda è arrivata alla Corte Suprema di Inghilterra e Galles e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, cui è stato chiesto di chiarire le direttive europee 91/250/EEC e 2009/24/EC sui programmi informatici e la direttiva 2011/29/EC sull’ Information Society .

L’interpretazione richiesta dalla Corte nazionale riguardava l’ estensione del diritto d’autore ai software e in particolare come considerare le tutele e le esclusive garantite al titolare del diritto , in particolare sul diritto di proibire o consentire la riproduzione con qualsiasi mezzo e forma, in parte o in tutto, dei loro lavori, commisurato al diritto del consumatore di effettuare una copia e di studiarla, di osservare, studiare o testare le funzionalità del programma acquistato, senza aver bisogno di un’autorizzazione da parte del detentore dei diritti

L’Avvocato Generale ha ora rilevato che il diritto d’autore non tutela l’idea e i principi alla base del programma , ma le forme assunte dalla sua espressione: ad essere protette dal diritto di proprietà intellettuale in Europa, sono insomma gli elementi letterali del programma, cioè il codice sorgente e tutti quegli elementi che rappresentano la creatività del suo autore.

Così, l’Avvocato Generale Bot ritiene che le Corti nazionali debbano valutare se nel riprodurre le funzionalità del sistema SAS, “WPL abbia riprodotto anche una parte sostanziale degli elementi del sistema SAS”.

Peraltro l’Alta Corte di Inghilterra e Galles era già giunta alla conclusione che il diritto d’autore non potesse arrivare fino al punto di offrire una protezione generale per le funzionalità di un programma : come sembra logico il diritto d’autore può proteggere solo l’espressione di un’idea (nel caso dei programmi le linee di codice) e non l’idea in sé .

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
30 nov 2011
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