La Corte d’Appello di Inghilterra e Galles ha respinto il ricorso di SAS Institute Inc nel caso che la vede contrapposta a World Programming (WPL): il giudice Lord Justice Lewison che la presiedeva ha confermato il giudizio di primo grado che riteneva che l’imputata si sarebbe limitata a copiare le idee della concorrente (e non la loro espressione) sviluppandone una propria versione attraverso il reverse engineering. Non ci sarebbe stata dunque alcuna violazione di copyright.
Il caso risale al giugno del 2010, quando SAS ha accusato WPL di violare il diritto d’autore a tutela dei suoi programmi, del suo codice di programmazione e del suo linguaggio proprietario. I fatti sono stati ampiamente affrontati davanti al giudice di primo grado: la prima offre programmi per il data processing e per le analisi statistiche, che necessitano da parte degli utenti l’utilizzo di script nel linguaggio proprietario SAS (con relativa licenza); WPL, da parte sua, ha sviluppato indipendentemente software alternativi in grado di emularne le funzioni, permettendo così agli utenti di accedere con software alternativi ai dati conservati nei formati SAS.
Secondo il giudice di prima istanza, tuttavia, pur essendo chiare le circostanze, sussistevano problemi con la loro interpretazione soprattutto rispetto alla normativa relativa alla tutela della proprietà intellettuale. Così il giudice aveva demandato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJUE), a cui aveva chiesto se l’aver copiato le funzioni del software SAS e offerto l’interoperabilità rispetto al linguaggio proprietario SAS rappresentasse o meno una violazione del copyright da parte di WPL . Secondo il giudice europeo (e l’Avvocato Generale Bot prima di esso ) ciò non costituisce tuttavia una violazione di copyright perché il presunto violatore non ha copiato una parte consistente degli elementi del programma originale (espressione stessa della creazione intellettuale dell’autore), ma si è limitato ad arrivare ad idee e principi base del programma attraverso il reverse engineering .
Questa opinione era stata recepita dalla corta britannica di primo grado ed è stata ora confermata dalla Corte superiore che ha respinto il ricorso depositato da SAS: oltre ad esprimere un po’ di delusione per le risposte (parziali e sintetiche) date dal giudice europeo sulle questioni di diritto sollevate, sottolinea in particolare che la funzionalità di un programma non rappresenta l’espressione di un’idea, ma l’idea stessa che, in quanto tale, non si può proteggere con diritto d’autore.
Claudio Tamburrino